Il “ruggito della leonessa” ha spaventato la feccia della società borghese

Da http://capireperagire.blog.tiscali.it//

L’omicidio secondo l’articolo 575 del vigente codice penale consiste nel cagionare "la morte di un uomo".  L’art. 578 punisce "La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto…"[1].

Pertanto, le leggi penali vigenti prevedono l’omicidio vero e proprio nel senso della morte procurata di un uomo, cioè di una persona (maschio o femmina) già venuta al mondo, da quando è uscita dalla sfera (riproduttiva) materna in poi; oppure di un neonato appena partorito, fino al caso estremo di un feto durante il parto (naturale).

Quindi, non è considerato, e non è (mai stato, neppure dal Codice fascista), omicidio l’aborto, neppure negli ultimi giorni della gravidanza, purchè precedenti le doglie.

Allora, la canea reazionaria sollevata (guarda caso poco dopo la grande manifestazione delle donne a Roma contro la violenza maschile del 24/11/07) sulla "moratoria dell’aborto", l’"aborto come omicidio", protocolli restrittivi per l’aborto terapeutico, fino all’aborto sotto stretto controllo poliziesco (Napoli, II Policlinico, 11/2/08, v. post), costituiscono l’escalation di una campagna di intimidazione e di terrorismo patriarcale-clericale-statale contro il "ruggito della leonessa", cioè contro il nascente, nuovo, movimento di lotta femminile contro il patriarcato, il capitalismo e lo stato.

Riuscirà questa campagna a fermare le "nuove femministe"? O le costringerà a mobilitarsi, ad organizzarsi, affinando la propria critica al sistema, ed a rafforzarsi ancor più?

[1] Per l’art.19 della Legge 194/1978: "Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."

 

This entry was posted in materiali2. Bookmark the permalink.